Art. 20 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi e per strada. Limiti all’esposizione di animali.

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  1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
  2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
  3. E’ vietato esporre alla vista del passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
  4. E vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono sempre essere sollevati dal suolo.
  5. È vietata l’esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non specificamente autorizzati al commercio di animali, con esclusione di acquari, purché muniti di ossigenatore. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. È altresì vietata l’esposizione di animali all’esterno dei punti vendita.

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