Art. 22 – Esercizio dell’arte di strada.

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  1. Ai fini del presente regolamento, per arte di strada s’intende qualsiasi forma d’arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto “a cappello”.
  2. Al ricorrere di tutte le condizioni di cui al presente articolo, l’esercizio dell’arte di strada è consentito senza previa autorizzazione, fatte salve diverse previsioni in relazione all’occupazione del suolo pubblico, a condizione che:
    • a. lo spazio impegnato per l’esibizione non ecceda i 15 mq;
    • b. la durata della medesima occupazione non superi la mezz‘ora; ogni ulteriore occupazione da parte dello stesso soggetto nell’ambito della medesima giornata dovrà distare almeno 200 metri lineari da tutte le precedenti;
    • c. l’esibizione si attui tra le ore 9:30 e le ore 22:00 dal 1° maggio al 30 settembre e tra le ore 9:30 e le ore 19:30 dal 1° ottobre al 30 aprile.
    • d. l’occupazione per l’esibizione contempli unicamente un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell’artista.
  3. In assenza anche di una sola delle condizioni di cui al comma precedente l’esercizio dell’attività richiede apposita autorizzazione, la cui mancanza è sanzionata ai sensi del presente regolamento. E’ fatta salva la possibilità di autorizzare temporaneamente l’esercizio dell’arte di strada in termini diversi in occasione di particolari eventi o peculiari contesti urbani o extra-urbani. Per le medesimeragioni è altresì possibile introdurre ulteriori limitazioni con Ordinanza motivata.
  4. E’ vietato l’esercizio dell’arte di strada:
    • a. in prossimità dell’accesso di chiese ed altri edifici di culto, all’ingresso, all’uscita e durante le funzioni religiose;
    • b. in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali e in prossimità delle scuole negli orari di attività;
    • c. rendendo difficoltosa la normale circolazione di veicoli o pedoni;
    • d. rendendo difficoltoso l’accesso ad attività commerciali, artigianali o comunque aperte al pubblico, nonché agli edifici privati;
    • e. impedendo la visibilità delle vetrine;
    • f. cagionando situazioni di pericolo per il pubblico e i passanti; g. arrecando disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso, salvo apposita autorizzazione, avvalendosi di microfoni, sistemi di amplificazione o casse acustiche;
  5. Al termine dell’esibizione l’area deve essere lasciatanel medesimo stato in cui si trovava precedentemente.

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