Art. 28 – Patti di collaborazione.

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  1. Nell’ottica di perseguire l’educazione alla convivenza ed il rispetto alla legalità e in esecuzione al principio contenuto nell’art. 11 della L. 689/81, che prescrive che nel determinare l’importo della sanzione amministrativa si ha riguardo anche all’opera svolta dal soggetto agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, l’Amministrazione Comunale favorisce l’adozione di patti di collaborazione con gli autori degli illeciti, finalizzati ad eliminare le conseguenze delle violazioni, previste dal presente regolamento ed individuate da successiva delibera di Giunta Comunale.
  2. A tal fine l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta favorisce la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 11 L. 241/90, per definire procedure che consentano la prestazione da parte degli autori degli illeciti di attività, con finalità pubblica avente carattere riparatorio, per eliminare le conseguenze dannose o pericolose degli illeciti amministrativi commessi.
  3. patti di collaborazione possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d’ufficio o non siano state presentate querele.
  4. I patti di collaborazione sono stipulati tra l’Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, a seguito di istanza scritta e motivata di questi ultimi che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell’art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l’esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
  5. Con la stipula dell’accordo e fino al termine previsto per la sua attuazione, comunque non oltre i 60 giorni, l’Amministrazione comunale non darà corso ad ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. La stipula dell’accordo costituisce, a tutti gli effetti di legge, atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio.
  6. Al termine dell’esecuzione del patto di collaborazione è onere dell’interessato far pervenire al Comando accertatore copia della relazione rilasciata dal responsabile dell’associazione o dell’ufficio del Comune di Como presso cui è stata prestata l’opera. Il Comando presenterà il rapporto ai sensi dell’art. 17 L. 689/81 al Dirigente competente precisando anche l’opera risarcitoria svolta dal soggetto agente per riparare il danno subito dalla collettività in conseguenza dell’illecito commesso.
  7. Il Dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati ai sensi dell’art. 18 L. 689/81, qualora verifichi il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti, terrà conto dell’opera svolta dal trasgressore nel commisurare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ingiungere il pagamento.
  8. L’Amministrazione Comunale potrà stipulare patti di collaborazione, anche al fine d’incentivare forme di cittadinanza attiva, che consentano di promuovere la sicurezza residenziale dei cittadini in linea con le indicazioni stabilite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica.

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