La Giunta del Comune di Como mentre, su proposta dell’assessore alle politiche sociali, legittimamente promuove l’adozione di un apposito “Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni materiali e immateriali del Comune di Como con gli Enti del Terzo settore”, contestualmente e in modo, a nostro parere inaccettabile, cancella, anzi abroga, le Consulte, escludendo un numero rilevante di Associazioni dalla possibilità di accedere al confronto fra di loro e con l’Amministrazione, sottraendo così uno spazio di partecipazione e democrazia.
1 – Le “Consulte” sono organismi espressamente previsti dall’articolo 10 dello Statuto del Comune di Como. Ne è prevista esplicitamente l’istituzione col “fine di consentire la consultazione delle associazioni e organizzazioni cittadine, ….”. Si tratta di organismi “permanenti” istituiti “con deliberazione del Consiglio Comunale” e interessano un’ampia varietà di settori (” economico, sociale, turistico e culturale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo….”).
2 – Se è vero che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e il nuovo Codice degli appalti (art. 6) permettono ai Comuni il coinvolgimento attivo degli Enti del T.S. e il ricorso a forme di aggiudicazione di prestazioni loro riservate, non è vero, come invece la delibera proposta lascia intendere, che per tutte le Associazioni sussista l’obbligo di entrare a far parte del Terzo Settore.
[Dal Codice del Terzo Settore:Art. 56. Convenzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
Art. 67. Accesso al credito agevolato
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 56, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.
Art 71 locali utilizzati
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura].
3 – Il “Codice del T.S.” del 2017 nasce dalla volontà di stanare realtà economiche nate per fruire dei benefici (fiscali) riservati al terzo settore (cooperative) pur non avendone titolo e per promuover la trasparenza (in particolare della gestione finanziaria) nel cosiddetto “non profit”.
[Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, Art 101 –3. Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.]
4 – Le associazioni NON iscritte al RUNTS, fra le quali vi sono gran parte delle realtà che hanno animato le Consulte di Como negli anni passati, possono continuare a operare e a svolgere legittimamente le proprie attività restando perfettamente all’interno del dettato Costituzionale.
Infatti la “Costituzione della Repubblica Italiana” (al vertice della gerarchia delle norme) all’art. 18 recita: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”
5 – Gran parte delle Associazioni che non hanno raccolto l’invito a iscriversi al Registro Unico Nazionale del T.S. (RUNTS), per il quale sono richieste specifiche modifiche statutarie, sono configurabili come “Enti Non Commerciali” e sono per lo più privi di una significativa attività economica. Per queste realtà non c’è motivo né obbligo di diventare altro.
6 – Come detto il nuovo “Codice” disciplina i rapporti degli enti del T.S. con le Pubbliche Amministrazioni che comportano affidamenti e trasferimenti per prestazione di servizi e il Regolamento portato in approvazione riguarda questo tema. Tutte le altre realtà sono semplicemente ignorate. Senza le “consulte” oggi previste dallo Statuto queste ultime non avrebbero possibilità di interazioni istituzionali con il comune. Lo spirito e agli obiettivi del già citato Art. 10 dello Statuto Comunale (Art. 10 – RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI PRIVATE) sono inequivocabilmente ed espressamente declinati al punto 1: riconoscere e valorizzare le LIBERE FORME ASSOCIATIVE, nessuna esclusa. Perché allora cancellarle se sono altro e si rivolgono ad altre tipologie di associazione?
7 – è per Civitas una forzatura inaccettabile la scelta dell’Amministrazione di interloquire solo con Associazioni che indossano la TAGLIA UNICA del Terzo settore”.
8 – Abrogare le Consulte significa azzerare uno spazio di relazione, approfondimento, confronto con e tra tutte le realtà associative non facenti parte del T.S., i loro obiettivi di amicizia, di educazione permanente, di confronto, di ricerca ed elaborazione di scelte comuni di impegno, che operano nei quartieri anche per progettare e realizzare autonome iniziative a vantaggio della comunità.
Concludiamo ribadendo che l’Amministrazione con il nuovo Regolamento, che a nostro parere viola lo Statuto (art. 10), non ha necessità né dovere giuridico di azzerare le Consulte che, nelle esperienze passate, hanno orientato scelte significative facendo emergere esigenze e prospettive altrimenti invisibili, ben potendole mantenere in concorso con gli enti del T.S..
Il Presidente di Civitas Il Segretario di Civitas
Bruno Magatti Giorgio Livio