Con riferimento ai divieti imposti ai “velocipedi”, alias biciclette, la delibera della Giunta del Comune di Como contiene errori ed omissioni che, a nostro parere, la rendono quantomeno annullabile.
Partiamo dalle premesse e dai richiami normativi sui quali si fonda sostanzialmente la delibera.
L’articolo 3 al comma 2 del codice della strada definisce cosa si intende per area pedonale: “zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone limitate. I Comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione“.
La regola è quindi che le biciclette possano circolare nelle zone pedonali. Il divieto è l’eccezione che deve essere motivata.
Nella delibera non vi è alcun implicito e tanto più esplicito riferimento al pericolo che creerebbe il transito delle biciclette e neppure sussistono i presupposti indicati nell’articolo 9 del codice della strada, pure parzialmente richiamato nella delibera. Il richiamo all’articolo 3 del codice della strada, così come formulato, non legittima, in ogni caso, la restrizione.
Nella delibera si richiama altresì l’articolo 7 comma 9 del codice della strada che conferirebbe ai comuni “la facoltà di delimitare le zone a traffico limitato e le aree pedonali tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale“.
La delibera non richiama però l’articolo 7 n. 1 lettera b che stabilisce “la possibilità di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione“.
La norma utilizza due avverbi che rafforzano i concetti e limitano le restrizioni.
“Congiuntamente” è riferito alla riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare e alla tutela del patrimonio; la restrizione è legittima quindi se è rivolta a tutelare sia il bene salute sia il bene patrimonio.
Come mai potrebbe la circolazione delle biciclette essere fonte di pericolo per la salute e per il patrimonio culturale e ambientale? e’ un mistero impossibile da risolvere.
Il secondo avverbio “comunque” è riferito alla tutela della mobilità e della produzione; le limitazioni non possono quindi essere applicabili alle biciclette che consentono spostamenti, anche per lavoro, senza inquinare e senza reali rischi di incidenti come dimostra la casistica.
Le norme solo se lette per intero possono essere correttamente interpretate e applicate; limitarsi a richiami parziali serve solo a giustificare provvedimenti criticabili ed errati e come tali, a nostro parere, illegittimi sotto il profilo dell’eccesso di potere e violazione di legge.
Giorgio Livio
Bruno Magatti