Art. 23 – Raccolta stracci o altri oggetti.

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  1. Chiunque svolga l’attività di raccolta autorizzata di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccoglitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale fuori dagli stessi. Durante le operazioni di raccolta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza

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