Art. 24 – Raccolta fondi.

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  1. Il presente articolo disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, senza cessione di beni o con la mera distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini del soggetto promotore.
  2. Ferma la disciplina per l’occupazione del suolo pubblico, la raccolta fondi di cui al comma precedente è vietata in tutte le aree pubbliche o aperte all’uso pubblico prossime all’accesso di presidi sanitari e luoghi di culto, compresi i cimiteri.
  3. La raccolta fondi può essere subordinata alla verifica da parte del Comune della reale finalità dell’organizzazione operante e della effettiva rendicontazione e destinazione dei fondi raccolti.

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