Art. 6 – Giardini, parchi, aree verdi, fontane e lago.

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  1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, lungo i corsi d’acqua e nel lago è vietato:
    1. a. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
    2. b. cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
    3. C. calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tali divieti siano espressamente segnalati;
    4. d. transitare o sostare con veicoli a motore o elettrici sui viali interni dei giardini pubblici, fatta eccezione per le biciclette; e. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti o bevande, accendere fuochi o bracieri;
    5. f. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa o danneggiarli;
    6. g. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modalità diversa dalla loro naturale destinazione o, comunque, da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
    7. h. al di fuori delle aree appositamente attrezzateo destinate, utilizzare pattini a rotelle, monopattini, skateboard o altri acceleratori di andatura in modo da arrecare danno o pericolo agli altri utenti.
  2. Nei giardini pubblici dotati di recinzioni e attrezzati con giochi per i bambini è vietato introdurre bottiglie in vetro e bevande alcoliche.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
  4. Salvo che nelle aree all’uopo destinate e segnalate è vietato fare il bagno nel lago, nei torrenti, nelle fontane e in genere in qualsiasi superficie d’acqua pubblica. È altresì vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea pubblica, ovunque presenti.
  5. Fatte salve le manifestazioni sportive specificatamente autorizzate, è vietata la pesca sui marciapiedi e viali fiancheggianti il lago, sulla diga foranea Caldirola e lungo il molo di Sant’Agostino. Tale divieto non si applica dalle ore 21.00 alle ore 08.00 nel periodo in cui vige l’ora solare e dalle ore 23.00 alle ore 07.00 nel periodo in cui vige l’ora legale. L’attività di pesca è sempre vietata all’interno del parco di Villa Olmo e lungo la passeggiata Lino Gelpi.

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