Art. 13 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

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  1. Nei limiti della propria competenza e in base alla disciplina applicabile, il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
  2. E’ fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. Il pregiudizio alla quiete e al riposo delle persone va valutato avendo riguardo soprattutto all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
  3. Non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, che superino la normale tollerabilità. In particolare sono vietati i lavori particolarmente rumorosi, anche non professionali, nella fasce orario 13.00/15.00 e 21.00/09.00, salvo specifica autorizzazione.
  4. Salvo i casi debitamente autorizzati non è consentito l’uso di strumenti musicali, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00 se i suoni siano fonte di disturbo.
  5. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare, in alcun modo, molestie o disturbo ai vicini secondo la normale tollerabilità.
  6. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
  7. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti che superino la normale tollerabilità.
  8. Fatto salvo le consuetudini in essere relative al Natale e alla Pasqua è vietato il suono delle campane o loro riproduzione nei giorni feriali dalle ore 21 alle ore 07.30 e nei giorni festivi dalle ore 21 alle ore 08.00. In ogni caso l’uso delle campane o loro riproduzione deve essere conforme alle disposizioni impartite dalla competente Autorità Ecclesiastica e limitato all’esclusivo uso liturgico. Tale divieto è esteso anche agli orologi che scandiscono le ore attraverso segnali acustici.
  9. E’ fatto divieto in qualsiasi luogo della città, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi;

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