Art. 14 – Condotte pericolose.

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  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, colpire, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.
  2. Per la combustione di rifiuti vegetali e da attività agricole si applicano le pertinenti disposizioni di legge.
  3. Fatta eccezione per gli eventi pubblici debitamente autorizzati e per le aree appositamente allestite, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e vietato l’uso di bracieri, griglie e barbecue.
  4. E’ fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo per la collettività.
  5. E’ fatto divieto d’attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.
  6. E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.
  7. E’ vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
  8. E’ proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
  9. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici. In ogni caso piantagioni, siepi e quant’altro non devono essere d’intralcio alcuno alla circolazione pedonale e veicolare.
  10. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, nelle recinzioni i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.
  11. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità di persone, animali e ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli, che possano causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione che devono comunque essere eseguite nel rispetto delle precauzioni tecnicamente possibili, al fine di prevenire avvelenamenti accidentali nei confronti delle persone e degli animali.

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