Art. 15 – Piante lungo le strade.

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  1. Ferme restando le disposizioni del vigente Codice della Strada, i proprietari delle piante hanno l’obbligo di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che interferiscono con i veicoli in transito, ovvero che possano interferivi in caso di eventi meteorologici. Allo stesso modo, i medesimi soggetti hanno l’obbligo di mettere in sicurezza le piante che minacciano la sicurezza della circolazione sulla strada e di impedire che la vegetazione occulti, anche parzialmente, le barriere stradali.

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