Art. 5 – Disposizioni per conduzione e custodia di cani e altri animali.

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  1. È vietato abbandonare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale.
  2. È vietato obbligo al detentore di animali di custodirli in modo adeguato alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, evitando la detenzione in condizioni di isolamento o in luoghi o spazi angusti. È vietato, in particolare, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi senza che possano rientrare autonomamente nello stabile o, anche per altri animali, per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psicofisico.
  3. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, nonché le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. È in ogni caso vietato tenere cani alla catena o applicare loro strumenti di contenzione similari, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per ragioni temporanee di sicurezza. È vietato l’uso di collari a strozzo o ad impulso elettrico.
  4. I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali.
  5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l’animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
  6. In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi, nonché una bottiglietta d’acqua per diluire eventuali deiezioni liquide.
  7. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene alle deiezioni liquide il detentore dell’animale deve provvedere a diluirle con acqua.