Art. 27 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attualità.

Home / Regolamento Polizia Urbana / Art. 27 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attualità.
  1. Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario, al fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose, provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive o comunque intervenire per la rimozione del pericolo, l’agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione avvengono immediatamente, l’agente accertatore ne då atto nel verbale di accertamento. Diversamente, copia del verbale con specifico rapporto viene inviato entro 5 giorni al Dirigente competente all’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione il quale procederà ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere o del pericolo.
  2. Se dal caso, l’organo accertatore ha facoltà di rimuoverei i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o fonti di pericolo.
  3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente o a seguito di ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione di opera abusiva o la fonte di pericolo, il Comune provvede a propria cura e a spese dell’interessato.

________________________________________________

Vuoi proporre una modifica? Compila il format qui sotto.

Grazie per il tuo contributo