Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

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  1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto di: a) diminuire la funzionalità o danneggiare gli spazi e i beni pubblici, nonché i beni privati esposti in luogo pubblico. b) salire o arrampicarsi sui monumenti, inferriate, cancellate, paletti salva-pedoni, paracarri, arredo urbano ed ogni elemento funzionale alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica, nonché superare le recinzioni apposte dall’Autorità. c) produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l’emissione di polveri, anche in ipotesi di sbattimento di tappeti o scuotimento di tovaglie e simili, interessando anche indirettamente i luoghi pubblici o aperti al pubblico. d) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, salvo che nei luoghi autorizzati; e) esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche, ripari di fortuna.
  2. Nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie è fatto obbligo di tenere un comportamento tale da evitare di ingombrare o sporcare i luoghi interessati. In ogni caso, l’interessato deve provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia,
  3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
  4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere sollecitamente eseguite delimitando preliminarmente, ed in modo efficace, l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
  5. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
  6. Quanto installato per impedire l’accesso alle proprietà private ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata, posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
  7. E’ fatto divieto di richiedere denaro in prossimità delle aree semaforiche o delle aree di sosta, catali e/o fieristiche, come forma di controprestazione per qualsivoglia attività.
  8. E’ altresì vietato organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo come ad esempio il cosiddetto “gioco delle tre carte”, “della campanella” o simili.
  9. L’accattonaggio molesto è disciplinato e punito ai sensi dell’art. 669 bis del codice penale”.

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