Ieri in Consiglio Comunale a Como è cominciata la discussione sulla creazione di un’azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali. Noi di Civitas abbiamo posto delle domande all’assessore Locatelli e al Segretario Generale. Su 52 quesiti posti solo 12 hanno trovato risposte, parziali e non esaustive (in grassetto a seguire), nel corso della serata mentre le altre sono state apostrofate dall’assessore come politiche e pretestuose.
In queste ore, soprattutto per la domanda 1, stiamo protocollando la domanda al Segretario Generale perché non vi devono essere dei dubbi sulla legittimità, delle aziende speciali per i servizi sociali.
Pubblichiamo le nostre 52 domande per trasparenza nei confronti dei cittadini di Como. A voi il giudizio se i nostri dubbi sono di sostanza o meno.
Ecco le nostre domande:
- Quesito che pongo all’attenzione prima di tutto del Segretario Generale f.f. e del Presidente del Consiglio Comunale e, quindi dei Consiglieri tutti.
- Vorrei porre all’attenzione la sentenza del Consiglio di Stato 10 Aprile 2015 sezione III n 1842/2015. Tale sentenza sembrerebbe escludere un’azienda speciale dal novero degli enti pubblici economicie nel merito chiarisce che quando un’azienda speciale svolge per il Comune un servizio senza il completo remunero dei costi da parte dell’utenza (attese anche le finalità sociali), la stessa non opera secondo un unico e rigoroso criterio di economicità e ciò connota, indubbiamente, l’azienda stessa come ente pubblico non economico, così rientrando nella fattispecie dell’Art 1 comma 2 del D.lgs 165/2001.Per definizione, un’azienda opera in economicità quando è in grado di attrarre sufficienti risorse(ricavi) per remunerare tutte le condizioni di produzione e di consumo utilizzate (costi) per svolgere le proprie combinazioni economiche. La sentenza sopra citata è molto precisa su questo punto e sostiene che un ente pubblico di natura economica deve rispettare il criterio di economicità: “un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi analogamente ad un comune imprenditore”.E ancora “Se tuttavia l’ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e di altri enti pubblici e, cioè, diversi dai corrispettivi ottenuti, indipendentemente dall’utilizzazione concreta, la gestione, comunque, non è economica, non avendo effetti automatici, come ha precisato la Corte regolatrice della giurisdizione, la sopravvenienza della l. 142/1990, contenente la riforma degli enti locali, in assenza di trasformazione o soppressione della struttura associativa preesistente (Cass., Sez. Un., 20.10.2000, n. 1132)”La Legge 142/1990 resta il caposaldo della costruzione della proposta di delibera in discussioneNel nostro caso sono riportati all’articolo 41 dello Statuto dell’ente proposto i metodi di finanziamento dell’attività aziendale che vorrei sottolineare:Art. 41 comma e “Proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parzialecarico dell’utenza o di altri soggetti acquirenti nei limiti indicati dall’art. 13 del presente statuto” oltre che i contributi derivanti dalla gestione dei servizi affidati, quote di partecipazione all’ente, contributi dell’unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o soggetti privati.Anche la stessa finalità dell’ente, all’art. 3 dello Statuto, è emblematica del problema posto:
“lo scopo dell’azienda è la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio sanitari, educativi, di integrazione socio-lavorativa, di formazione, orientamento e promozione sociale dei cittadini del territorio)”
La sentenza sopra citata afferma:
“È dunque evidente che l’Azienda non opera secondo un unico e rigoroso criterio di economicità, almeno non nei modi e nei limiti che sono propri e tipici di un ente pubblico economico, poiché essa per statuto può e deve far assegnamento sulle risorse finanziarie del Comune nell’ipotesi, si badi, di attività non puramente volte alla produzione di beni e servizi, ma anche dettate da «ragioni di carattere sociale», ciò che connota indubbiamente l’Azienda in questione come un ente pubblico non economico”.
Alla luce di quanto riportato, chiedo:
- possiamo concludere che, di fatto, ciò che si sta proponendo di creare altro non è che un’azienda pubblica non economica?
- qualora le considerazioni sopra riportate fossero fondate, la procedura intrapresa da questa amministrazione con la proposta di deliberazione non dovrebbe considerarsi viziata in quanto non vi è principio di economicitàe che ciò pregiudica la configurazione dell’assetto istituzionale pensato per l’azienda stessa (tesi rafforzata dal quadro statutario appena sopra esposto)?.
- considerato che i servizi sociali hanno un altro grado di mutabilità e variabilità nelle conformazioni caratteristiche e nelle intrinseche tra servizi erogati ed esigenze e che l’allargamento della platea dei fruitori è sempre maggiore, come si pensa di far fronte ad impegni fuori budget rispetto a quanto riconosciuto a inizio anno all’azienda?
- in che modo verranno erogati i servizi extrabudget:
- a completo carico dell’utente ?
- non offrendo il servizio?
- attraverso il ripiano da parte dei comuni dei debiti i verso “clienti” che si potrebbero generare?
- nel caso in cui il Comune intendesse ripianare i debiti verso clienti, ciò non sarebbe un’ulteriore dimostrazione del fatto che nell’azienda che si intende costituire non vi sarebbe economicità, perché non si sarebbe nella possibilità di attrarre le risorse necessarie per remunerare tutti i fattori di produzione?
- poste le domande suddette
- si ritiene che l’istituendo ente possa ancora configurarsi come ente pubblico economico se fosse l’organo politico dei singoli comuni a decidere, qualora vi fossero degli extrabudget, il ripiano dei debiti verso clienti mediante una variazione di bilancio?
- perché quest’ipotesi non è prevista statutariamente?
- Con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 113-bis, nel testo introdotto dal comma 15 dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001, riportato nell’art. 1 della costituenda azienda. Vi risulta ?
- Come si rende compatibile la proposta con quanto richiesto dalla legge 147/2013 per quanto concerne le limitazioni all’assunzione di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, per l’infanzia e alla persona?
- In quale modo la proposta avanzata tiene il punto sull’obbligo “di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale”, posto che la stessa norma richiede che si tenga conto degli effetti del “computo della spesa di personale in termini aggregati”?
- È vero o non è vero che anche la ipotizzata società prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane” è tenuta all’acquisizione di personale mediante procedure di mobilità´?
- È vero o non è vero che anche la suddetta è subordinata a eventuali vincoli assunzionali dell’ente controllante ?
- Qual è l’ente controllante ?
- Nell’ufficio di Piano non è prevista la figura onerosa di un direttore. È vero o non è vero che il motivo di ciò è il fatto che questo ruolo è stato sempre coperto dal Dirigente del settore politiche sociali del comune di Como che con la sua supervisione e firma ha assunto la responsabilità degli atti?
- Per quale motivo non sarebbe rilevabile come palesemente antieconomico la necessità di retribuire un consulente del lavoro per elaborare retribuzioni e contributi, attività che oggi gli uffici del comune svolgono abitualmente per oltre 800 dipendenti e per gli amministratori ?
- Per quale motivo non sarebbe rilevabile come palesemente antieconomico la necessità di retribuire un consulente fiscale per avviare ex-novo una gestione amministrativa e una serie di attività oggi pienamente e competentemente assorbite dagli uffici amministrativi del comune ?
- Dove si sarebbe previsto di reperire un immobile da destinare a sede dell’ufficio di Piano ?
- Quali le metrature minime e massime ritenute necessarie ?
- Chiedo di poter prendere visione dell’indagine di mercato che giustifica una previsione di un canone di 1250 €/mese?
- Chiedo di poter prendere visione della documentazione che giustifica una previsione di canoni per software di 10.000 €/anno?
- Per quale motivo non sarebbe rilevabile come palesemente antieconomico il dover noleggiare software le cui licenze sono oggi evidentemente già nella disponibilità dell’amministrazione Comunale?
- Per quale motivo non sarebbe rilevabile come palesemente antieconomico il dovere affrontare costi “paralleli” senza che ciò corrisponda a un loro azzeramento nei bilanci del comune di Como ?
- Se la scelta proposta fosse approvata quali limitazioni verrebbero posti alla costruzione di percorsi di co-progettazione che, come noto, prevedono la selezione da parte di un comune o dell’ufficio di Piano di un Partner con il quale successivamente sviluppare specifici progetti ?
- Quale normativa autorizza eventuali percorsi di co-progettazione da parte di un ente come quello proposto?
- Quale diventerebbe, ammesso che una co-progettazione fosse possibile, il ruolo del comune/piano di zona ?
- Come si modifica il ruolo del Consigliere Comunale nei riguardi della nuova entità e specificamente:
- quali vincoli all’accesso agli atti?
- quali strumenti per il controllo ?
- quali mezzi per la trasparenza ?
- Ho fatto una infruttuosa ricerca degli ultimi tre bilanci nelle pagine di “amministrazione trasparente” del sito dell’ASCI di Lomazzo (l’ultimo bilancio che sembrerebbe pubblicato ma che mi risulta non accessibile data 2014) e di Galliano (Cantù). Chiedo:
- quali sarebbero gli obblighi di trasparenza?
- quali le sanzioni in caso di mancata pubblicazione?
- È vero o non è vero che anche la suddetta società nella gestione delle procedure di gara sarà tenuta ad applicare il codice degli appalti ?
- Se, come scritto, il personale attualmente all’ufficio di piano, preziosissimo per le competenze e le relazioni costruite in anni, dovesse essere comandato presso l’ente proposto, quale sarebbe la sua retribuzione ?
- Quali i riferimenti normativi ?
- Al suddetto personale sarebbe garantito lo stesso livello stipendiale attuale?
- In caso affermativo come si giustificherebbe la presenza di operatori con rapporti riferiti a contratti differenziati ?
- A chi compete la decisione di un eventuale “comando” ?
- Quali i riferimenti normativi ?
- L’interessato/a avrebbe facoltà di opporre un rifiuto ?
- Quali i riferimenti normativi ?
- Il ripiano dei costi sarebbe a carico delle amministrazioni locali ?
- Nel piano economico presentato non compare la voce “amministratori” e relativo compenso. Poiché queste figure sono previste nello statuto, perché manca tale previsione?
- Qual è il costo stimato per gli amministratori ?
- Il direttore viene selezionato mediante lo strumento della gara ?
- Da chi ?
- Quali i riferimenti normativi ?
- All’art. 33 dello Statuto proposto si dice che il Direttore può essere un dipendente di uno dei comuni associati.
- In base a quale normativa ?
- Con quale trattamento economico ?
- Il precedente delle farmaciste comunali transitate in Como Servizi Urbani e poi reintegrate nell’organico dirigenziale del comune di Como è in qualche misura riferibile anche alla materia che stiamo trattando ?
- Nel caso in cui il direttore selezionato fosse un dipendente di uno dei comuni avrebbe diritto di richiedere un’aspettativa per svolgere tale mansione?
- Quali strumenti l’azienda immagina di mettere a disposizione per la valutazione della qualità delle proprie prestazioni?
- Esiste un regolamento approvato dal Consiglio Comunale che regola la modalità di accesso ai servizi e i criteri di compartecipazione alla spesa. Questo regolamento sarà insuperabile da parte dell’ente proposto ?
- La differenza tra i corrispettivi richiesti a utenti con ISEE molto modesto e il costo del servizio potrebbe generare una differenza negativa sul bilancio dell’ipotizzato ente. Chi lo ripiana ?
- Il comune di Como, primo in Italia, si è dotato di un regolamento per il sostegno della vita indipendente delle persone con disabilità che è altra cosa rispetto alla misura B2 e che rende possibile questa scelta a molti nostri concittadini. Nel caso di istituzione del nuovo ente, che cosa succederà al riguardo ?
- Il dr. Folcio ipotizza un Direttore part-time per 18 ore/sett al costo di 48.000€. Egli stesso, quale Direttore dell’ASCI Lomazzo percepiva, restando all’ultimo dato pubblicato in amministrazione trasparente della suddetta ASCI datato 2013, € 67.498. Come si spiegano i 48.000€ di cui sopra?
- Poiché l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali si chiede: in quale punto del deliberato siano evincibili tali ragioni ?
- Poiché l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche deve essere analiticamente motivato con riferimento alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica si chiede: in quale punto del deliberato siano evincibili tali ragioni ?
- Poiché l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche deve essere analiticamente motivato con riferimento alla scelta di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato si chiede: in quale punto del deliberato siano evincibili tali ragioni ?
- Poiché l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica da parte di amministrazioni pubbliche deve essere analiticamente motivato con riferimento alla scelta di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa si chiede: in quale punto del deliberato siano evincibili tali ragioni ?
- È possibile oggi, dato il TUSP, costituire società pubbliche:
- senza avere individuato un organo di vigilanza?
- e la su composizione?
- se sì, in base a quali norme ?
- È possibile oggi, considerato il TUSP, costituire società pubbliche:
- senza indicare gli indirizzi per assicurare la trasparenza?
- se sì, in base a quali norme ?
- È possibile oggi, considerato il TUSP, costituire società pubbliche
- senza indicare gli indirizzi per l’integrazione dei sistemi di prevenzione degli illeciti?
- se sì, in base a quali norme ?
- È possibile oggi, considerato il TUSP, costituire società pubbliche
- senza indicare gli indirizzi per assicurare l’imparzialità dell’attività contrattuale, della selezione e amministrazione del personale?
- se sì, in base a quali norme?
- È possibile oggi, considerato il TUSP, costituire società pubbliche
- senza indicare gli indirizzi per il contenimento dei costi?
- se sì, in base a quali norme ?
- È possibile oggi, considerato il TUSP, costituire società pubbliche
- senza indicare la disciplinadegli oneri informativi a favore dei soci pubblici?
- se sì, in base a quali norme ?
- In quale modo lo Statuto richiama espressamente la responsabilità degli amministratori per le violazioni dei contratti di servizio come previsto dal TUSP
- Nella fattispecie proposta, dove vene richiamato quanto prescrive il TUSP in merito ai divieti:
- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività (art. 35 Statuto)?
- di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali espressamente previsto dal TUSP ?
- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società?